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Staff Leasing (contratto di somministrazione a tempo indeterminato)
Art 2,c.143

Staff leasing : a partire dal 1 Gennaio 2010, ri-trovano applicazione le disposizioni in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (Titolo III, capo I, D.Lgs. n.276/2003)

La disciplina dello staff leasing viene integrata rispetto alla prima versione poi soppressa ,prevedendo due innovazioni, la prima delle quali di particolare rilevanza:
le ipotesi di ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato viene estesa ai casi previsti dai contratti sindacali aziendali e non più solo dai contratti collettivi di lavoro Nazionali o territoriali, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

A tale modifica se ne affianca un’altra che, integrando le ipotesi già tassativamente disciplinate dal capo I, D.Lgs. n. 276/2003, prevede l’applicabilità dell’Istituto per “l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia, in tutti i settori produttivi, pubblici e privati”.

Lo Staff Leasing diventa di fatto anche il risolutore per alcune problematiche, che caratterizzano il Nostro mercato del lavoro, andando a correggere i “vizi” contrattuali che interessano gli appalti di lavoro cooperativistico (e non) irregolari o i rapporti “consulenziali” instaurati , tra azienda e lavoratore, di fatto però riconducibili alla “subordinarietà” diretta.

Sono stati inoltre soppressi alcuni divieti relativi al contratto di somministrazione di lavoro
In caso di licenziamenti collettivi il divieto di contratto di somministrazione, oltre che a seguito di accordo sindacale, non vige più qualora:
sia stato stipulato per sostituire lavoratori assenti oppure
sia stato concluso per agevolare lavoratori in mobilità, attraverso un contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi oppure
abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi.
Nulla cambia invece con riferimento alle unità produttive nelle quali risulti operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario di lavoro con diritto al trattamento di integrazione salariale (cassa integrazione guadagni o contratti di solidarietà): in questi casi il divieto di somministrazione di lavoro rimane, anche se è derogabile – e il nuovo testo in vigore dal 2010 lo chiarisce in modo inequivocabile – da accordi sindacali, anche aziendali.

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